Capo VIII
Art. 48
Funzioni delegate
In vigore dal 12 mag 1982
È delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:
a) la promozione e l'orientamento dei consumi alimentari, la rilevazione e il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare;
b) l'attuazione degli interventi per la regolazione dei mercati che non siano riservati all'Azienda di intervento sul mercato agricolo (AIMA);
c) il controllo di qualità dei prodotti agricoli e forestali e delle sostanze ad uso agrario e forestale, ferma la competenza statale ad adottare i provvedimenti di riconoscimento dei marchi di qualità e delle denominazioni di origine e tipiche e di delimitazione delle relative zone di produzione.
Lo Stato si avvale anche della collaborazione della regione per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-48