Art. 48 · Funzioni delegate
Capo VIII

Art. 48

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Funzioni delegate

In vigore dal 12 mag 1982
È delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti: a) la promozione e l'orientamento dei consumi alimentari, la rilevazione e il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare; b) l'attuazione degli interventi per la regolazione dei mercati che non siano riservati all'Azienda di intervento sul mercato agricolo (AIMA); c) il controllo di qualità dei prodotti agricoli e forestali e delle sostanze ad uso agrario e forestale, ferma la competenza statale ad adottare i provvedimenti di riconoscimento dei marchi di qualità e delle denominazioni di origine e tipiche e di delimitazione delle relative zone di produzione. Lo Stato si avvale anche della collaborazione della regione per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-48