Capo III

Art. 53

Trasporti su funivie e linee automobilistiche locali

In vigore dal 12 mag 1982
Le funzioni amministrative nelle materie relative ai trasporti su funivie e alle linee automobilistiche locali concernono i servizi pubblici di trasporto di persone e merci - esclusi gli effetti postali - esercitati con linee funicolari e funiviarie di ogni tipo, con linee tranviarie, metropolitane, filoviarie e automobilistiche, ivi comprese quelle sostitutive di linee tranviarie e ferroviarie in concessione e di linee delle ferrovie dello Stato definitivamente soppresse a norma del regio decreto 21 dicembre 1931, n. 1575, anche se la parte non prevalente del percorso si svolge nel territorio di altra regione. Le modalità di svolgimento dei servizi pubblici di trasporto di cui al primo comma, che si svolgono parzialmente nella regione Piemonte, sono stabilite d'intesa fra le due regioni.
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Art. 53 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641. — Trasporti su funivie e linee automobilistiche locali | Portale Normativo