Capo IV

Art. 58

Strade e lavori pubblici di interesse regionale

In vigore dal 12 mag 1982
Le funzioni amministrative nella materia relativa alle strade e lavori pubblici di interesse regionale concernono: le strade e la loro classificazione, escluse le strade statali e le autostrade; gli acquedotti di interesse regionale; le opere pubbliche di qualsiasi natura, anche di edilizia residenziale pubblica, che si eseguono nel territorio della regione. Resta fermo quanto disposto dall' della legge 16 maggio 1978, n. 196.
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Art. 58 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641. — Strade e lavori pubblici di interesse regionale | Portale Normativo