Capo IV

Art. 60

Acque

In vigore dal 12 mag 1982
Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative in materia di acque pubbliche destinate ad irrigazione e ad uso domestico nonché di disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico. Sono altresì trasferite alla regione tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali. Sino a che non si provvederà con la legge di riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici, le funzioni relative alle opere idrauliche riguardanti i bacini idrografici interregionali sono delegate alla regione, che le esercita sulla base di un programma fissato e coordinato dai competenti organi statali, anche su iniziativa della regione. Resta ferma la competenza dello Stato in ordine alle funzioni amministrative concernenti: 1) le dighe di ritenuta, fino a quando non sarà diversamente disposto con la legge di riforma della disciplina delle acque; 2) il censimento nazionale dei corpi idrici; 3) la individuazione dei bacini idrografici a carattere interregionale, sentita la regione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-60

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Art. 60 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641. — Acque | Portale Normativo