Capo IV

Art. 64

Funzioni delegate

In vigore dal 12 mag 1982
Sono delegate alla regione le funzioni amministrative concernenti: a) il coordinamento mediante conferenze tra gli enti interessati dell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; b) le attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo regionale degli autotrasportatori di merci, con facoltà di subdelegare le stesse agli enti locali.
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Art. 64 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641. — Funzioni delegate | Portale Normativo