Capo IV
Art. 64
Funzioni delegate
In vigore dal 12 mag 1982
Sono delegate alla regione le funzioni amministrative concernenti:
a) il coordinamento mediante conferenze tra gli enti interessati dell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
b) le attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo regionale degli autotrasportatori di merci, con facoltà di subdelegare le stesse agli enti locali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-64