Capo V

Art. 66

Pesca

In vigore dal 12 mag 1982
Le funzioni amministrative nella materia relativa alla pesca concernono la tutela e la conservazione del patrimonio ittico, l'esercizio della pesca, il rilascio delle licenze, la piscicoltura e il ripopolamento, lo studio e la propaganda, i consorzi per la tutela e l'incremento della pesca. La regione promuove la ricerca e la sperimentazione nel settore. Le concessioni a scopo di piscicoltura, ove riguardino acque del demanio dello Stato, sono rilasciate dalla regione, previo parere del competente organo statale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-66

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 66 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641. — Pesca | Portale Normativo