Capo V
Art. 66
63 / 90Pesca
In vigore dal 12 mag 1982
Le funzioni amministrative nella materia relativa alla pesca concernono la tutela e la conservazione del patrimonio ittico, l'esercizio della pesca, il rilascio delle licenze, la piscicoltura e il ripopolamento, lo studio e la propaganda, i consorzi per la tutela e l'incremento della pesca.
La regione promuove la ricerca e la sperimentazione nel settore.
Le concessioni a scopo di piscicoltura, ove riguardino acque del demanio dello Stato, sono rilasciate dalla regione, previo parere del competente organo statale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-66