Capo II
Art. 71
Organi tecnici dello Stato
In vigore dal 12 mag 1982
La regione e, d'intesa con questa, gli enti locali possono avvalersi, nell'esercizio delle funzioni amministrative proprie, attribuite o delegate, degli uffici e organi tecnici anche consultivi dello Stato.
Possono essere chiamati a fare parte degli organi consultivi della regione, secondo le norme regionali che ne disciplinano la composizione, funzionari designati dagli uffici o organi, di cui al comma precedente, ad essi appartenenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-71