Capo II

Art. 71

Organi tecnici dello Stato

In vigore dal 12 mag 1982
La regione e, d'intesa con questa, gli enti locali possono avvalersi, nell'esercizio delle funzioni amministrative proprie, attribuite o delegate, degli uffici e organi tecnici anche consultivi dello Stato. Possono essere chiamati a fare parte degli organi consultivi della regione, secondo le norme regionali che ne disciplinano la composizione, funzionari designati dagli uffici o organi, di cui al comma precedente, ad essi appartenenti.
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Art. 71 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641. — Organi tecnici dello Stato | Portale Normativo