Capo II
Art. 76
Affari pendenti
In vigore dal 12 mag 1982
Le amministrazioni dello Stato, di cui sono trasferite le funzioni amministrative, provvedono a consegnare alla regione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con elenchi nominativi, gli atti degli uffici non trasferiti concernenti le suddette funzioni e relativi ad affari non ancora esauriti ovvero a questioni o disposizioni di massima.
Resta di competenza degli organi dello Stato o degli enti pubblici interessati la definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzioni di impegni di spesa, anche nel conto dei residui, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alla regione, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-76