Capo II
Art. 73
Trasferimenti di uffici dello Stato
In vigore dal 12 mag 1982
Sono trasferiti alla regione gli uffici dello Stato indicati nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ancora esistenti nel territorio della regione stessa alla data di entrata in vigore del presente decreto.
L'esercizio delle funzioni amministrative che continuano ad essere attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti agli uffici di cui al comma precedente, quali organi dello Stato, in materie diverse da quelle contemplate nel presente decreto, è delegato alla regione se non diversamente disposto dalla legge 16 maggio 1978, n. 196, e dal presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-73