Capo VI

Art. 69

Utilizzazione di uffici ed organi tecnici

In vigore dal 12 mag 1982
Finché la regione e, d'intesa con questa, gli enti locali non abbiano istituito propri organi od uffici tecnici specificamente competenti, essi si avvalgono degli organi ed uffici tecnici statali centrali e periferici per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di tutela dagli inquinamenti. Per l'esercizio delle funzioni delegate nella suddetta materia, la regione e gli enti locali si avvalgono degli organi ed uffici tecnici statali.
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Art. 69 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641. — Utilizzazione di uffici ed organi tecnici | Portale Normativo