Capo VI
Art. 69
70 / 90Utilizzazione di uffici ed organi tecnici
In vigore dal 12 mag 1982
Finché la regione e, d'intesa con questa, gli enti locali non abbiano istituito propri organi od uffici tecnici specificamente competenti, essi si avvalgono degli organi ed uffici tecnici statali centrali e periferici per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di tutela dagli inquinamenti.
Per l'esercizio delle funzioni delegate nella suddetta materia, la regione e gli enti locali si avvalgono degli organi ed uffici tecnici statali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-69