Capo V

Art. 65

Caccia

In vigore dal 12 mag 1982
Le funzioni amministrative nella materia relativa alla caccia concernono: l'esercizio della caccia, la protezione faunistica, ivi compresa la disciplina delle aziende di produzione; le bandite, le riserve di caccia e di ripopolamento; il rilascio della licenza di caccia, ferma restando la competenza degli organi statali per il rilascio della licenza di porto d'armi; la polizia venatoria e di difesa del patrimonio zootecnico. Sono trasferite alla regione le funzioni di disciplina dell'attività e dell'organizzazione dei cacciatori, la tenuta dei registri dei titolari della licenza di caccia, la loro educazione e preparazione tecnica, l'organizzazione di gare, mostre, esposizioni, concorsi ed altre manifestazioni pubbliche. Sono trasferite inoltre le funzioni che riguardano i concessionari di bandite e riserve di caccia. Alla regione spetta di promuovere il potenziamento della produzione di selvaggina, la ricerca e la sperimentazione in materia di caccia, l'incremento del patrimonio faunistico e la repressione della caccia di frodo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-65

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Art. 65 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641. — Caccia | Portale Normativo