Capo IV
Art. 62
Edilizia residenziale pubblica
In vigore dal 12 mag 1982
Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative statali concernenti la programmazione regionale, la localizzazione, le attività di costruzione e la gestione di interventi di edilizia residenziale e abitativa pubblica, di edilizia convenzionata, di edilizia agevolata, di edilizia sociale nonché le funzioni connesse alle relative procedure di finanziamento.
Sono altresì trasferite le funzioni statali relative al locale istituto autonomo per le case popolari, fermo restando il potere alla regione di stabilire soluzioni organizzative diverse salvo il loro successivo adeguamento ai principi stabiliti dalla legge di riforma delle autonomie locali, in relazione all' della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
Sono inoltre trasferite tutte le funzioni esercitate da amministrazioni, aziende o enti pubblici statali relativi alla realizzazione di alloggi, salvo che si tratti di alloggi da destinare a dipendenti civili o militari dello Stato per esigenze di servizio, nonché le funzioni degli organi centrali e periferici previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dalla legge 27 maggio 1975, n. 166, eccettuate quelle relative alla programmazione nazionale. Lo Stato attua la programmazione nazionale nel settore della edilizia residenziale pubblica ai sensi dell', primo comma, del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-62