Titolo I

Art. 9

Programmazione nazionale e regionale

In vigore dal 12 mag 1982
La regione concorre alla determinazione degli obiettivi della programmazione economica nazionale. La regione determina il programma regionale di sviluppo, in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale e con il concorso dei comuni e delle comunità montane secondo le modalità previste dalle leggi regionali. Nel programma regionale di sviluppo gli interventi di competenza regionale sono coordinati con quelli dello Stato e con quelli di competenza dei comuni e delle comunità montane. La programmazione costituisce riferimento per il coordinamento della finanza pubblica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-9

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