Titolo I

Art. 7

Polizia amministrativa

In vigore dal 12 mag 1982
Fermo restando il disposto dell' della legge 16 maggio 1978, n. 196, la regione è titolare delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essa attribuite o trasferite. Sono delegate alla regione le funzioni di polizia amministrativa esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie nelle quali è delegato alla regione l'esercizio di funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-7

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