Capo II

Art. 12

Persone giuridiche private

In vigore dal 12 mag 1982
Fermo restando quanto disposto dall' della legge 16 maggio 1978, n. 196, è delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all' del codice civile che operano esclusivamente nell'ambito della regione e nelle materie di competenza della stessa.
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Art. 12 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641. — Persone giuridiche private | Portale Normativo