Art. 12 · Persone giuridiche private
Capo II

Art. 12

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Persone giuridiche private

In vigore dal 12 mag 1982
Fermo restando quanto disposto dall' della legge 16 maggio 1978, n. 196, è delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all' del codice civile che operano esclusivamente nell'ambito della regione e nelle materie di competenza della stessa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-12