Capo II

Art. 13

Acquisto di immobili ed accettazione di donazioni, eredità e legati

In vigore dal 12 mag 1982
È trasferito alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte degli enti di cui all' del presente decreto. È delegato l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle persone private di cui al precedente del presente decreto.
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Art. 13 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641. — Acquisto di immobili ed accettazione di donazioni, eredità e legati | Portale Normativo