Capo II
Art. 13
Acquisto di immobili ed accettazione di donazioni, eredità e legati
In vigore dal 12 mag 1982
È trasferito alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte degli enti di cui all' del presente decreto. È delegato l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle persone private di cui al precedente del presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-13