Titolo I

Art. 8

Identificazione e classificazione di beni o di opere

In vigore dal 12 mag 1982
Salvo diversa specifica disciplina, per ogni provvedimento amministrativo di classificazione di beni o di opere riservato allo Stato da cui possa conseguire uno spostamento di competenze tra Stato e regione si procede di intesa con quest'ultima. La identificazione dei beni del demanio dello Stato che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale, ai sensi e per gli effetti dell' della legge costituzionale 25 febbraio 1948, n. 4, anche se concernenti funzioni amministrative trasferite o delegate alla regione, è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministeri interessati e la regione, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto. I beni assegnati alla regione, che si rendessero successivamente necessari per la destinazione alla difesa dello Stato o a servizi di carattere nazionale, possono essere retrocessi allo Stato su richiesta dell'amministrazione competente, d'intesa con la regione. I provvedimenti di retrocessione sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
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Art. 8 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641. — Identificazione e classificazione di beni o di opere | Portale Normativo