Titolo I

Art. 5

Norme regionali di attuazione

In vigore dal 12 mag 1982
La regione in tutte le materie delegate dallo Stato può emanare norme legislative di organizzazione o di spesa, nonché norme di attuazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione. La regione può altresì emanare norme di legge con le quali è sub delegato ai comuni, anche associati, alle comunità montane e ad altri enti locali l'esercizio delegato di funzioni amministrative dello Stato, disciplinando i poteri di indirizzo ed i rapporti finanziari relativi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-5

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Art. 5 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641. — Norme regionali di attuazione | Portale Normativo