Titolo I
Art. 5
Norme regionali di attuazione
In vigore dal 12 mag 1982
La regione in tutte le materie delegate dallo Stato può emanare norme legislative di organizzazione o di spesa, nonché norme di attuazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione.
La regione può altresì emanare norme di legge con le quali è sub delegato ai comuni, anche associati, alle comunità montane e ad altri enti locali l'esercizio delegato di funzioni amministrative dello Stato, disciplinando i poteri di indirizzo ed i rapporti finanziari relativi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-5