Titolo I

Art. 2

Competenze dello Stato

In vigore dal 12 mag 1982
Lo Stato, nelle materie definite dal presente decreto, esercita soltanto le funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti, e le funzioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali e con le Comunità economiche europee, alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza. La regione, previa intesa con il Governo, sulla base di programmi tempestivamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, può svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di sua competenza. Il Governo della Repubblica impartisce al presidente della giunta regionale direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alla regione, la quale è tenuta ad osservarle, ed esercita il potere di sostituzione previsto dall' della legge 22 luglio 1975, n. 382.
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