Titolo I
Art. 6
Gestioni comuni tra regioni
In vigore dal 12 mag 1982
La regione, per le attività ed i servizi che interessano i territori finitimi, può addivenire ad intese con la regione Piemonte e costituire uffici o gestioni comuni, anche in forma consortile.
Le attività ed i servizi predetti devono formare oggetto di specifiche intese e non possono dare luogo alla costituzione di consorzi generali fra regioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-6