Art. 6 · Gestioni comuni tra regioni
Titolo I

Art. 6

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Gestioni comuni tra regioni

In vigore dal 12 mag 1982
La regione, per le attività ed i servizi che interessano i territori finitimi, può addivenire ad intese con la regione Piemonte e costituire uffici o gestioni comuni, anche in forma consortile. Le attività ed i servizi predetti devono formare oggetto di specifiche intese e non possono dare luogo alla costituzione di consorzi generali fra regioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-6