Art. 13 · Acquisto di immobili ed accettazione di donazioni, eredità e legati
Capo II

Art. 13

13 / 90

Acquisto di immobili ed accettazione di donazioni, eredità e legati

In vigore dal 12 mag 1982
È trasferito alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte degli enti di cui all' del presente decreto. È delegato l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle persone private di cui al precedente del presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-13