Capo VIII

Art. 42

Competenze dello Stato

In vigore dal 12 mag 1982
Restano ferme le competenze dello Stato relative: a) alla dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica; b) alla determinazione della spesa da prelevarsi dal fondo di solidarietà nazionale e da assegnare alla regione, su proposta della regione stessa e di intesa con la commissione interregionale di cui all' della legge 16 maggio 1970, n. 281. In sede di programmazione nazionale per la realizzazione della politica dell'alimentazione sono determinati gli indirizzi produttivi e gli obiettivi, anche quantitativi, le aree da favorire, i livelli massimi di incentivazione, gli strumenti per la gestione della politica di mercato, gli indirizzi generali per l'attuazione dei regolamenti e direttive comunitarie, nonché il coordinamento finanziario degli interventi regionali con quelli nazionali attinenti ai mercati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-42

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Art. 42 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641. — Competenze dello Stato | Portale Normativo