Capo VII

Art. 37

Artigianato

In vigore dal 12 mag 1982
Le funzioni amministrative nella materia relativa all'artigianato concernono le attività attinenti alla produzione di beni e servizi in forma artigianale, secondo la disciplina prevista dalle leggi vigenti, nonché le imprese artigiane individuali ed in forma associata, la tutela, lo sviluppo e l'incremento delle stesse, l'organizzazione amministrativa concernente l'artigianato. Le funzioni suddette comprendono anche: a) le funzioni di promozione della cooperazione tra imprese artigiane; b) l'approvazione e la revisione degli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento; c) le funzioni relative alla tenuta, attraverso la commissione regionale, dell'albo delle imprese artigiane, comprese quelle di iscrizione, revisione e cancellazione, salvo diversa disciplina della materia ad opera di leggi regionali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-37

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Art. 37 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641. — Artigianato | Portale Normativo