Capo V

Art. 35

Cave e torbiere

In vigore dal 12 mag 1982
Le funzioni amministrative nella materia relativa alle cave e torbiere concernono tutte le attività attinenti alle cave, di cui all', terzo comma, ed al titolo terzo del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443. Le suddette funzioni amministrative, oltre a quelle di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, comprendono: a) l'autorizzazione all'escavazione di sabbie e ghiaie nell'alveo dei corsi d'acqua di competenza regionale propria o delegata e la vigilanza sulle attività di escavazione; b) l'autorizzazione all'apertura e alla coltivazione di cave e torbiere in zone sottoposte a vincolo alberghiero o forestale; c) l'approvazione dei regolamenti per la disciplina delle concessioni degli agri marmiferi di cui all', ultimo capoverso, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443; d) la dichiarazione di appartenenza alla categoria delle cave della coltivazione di sostanze non contemplate dall' del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, nè dai decreti emanati ai sensi dell' del regio decreto predetto. Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative statali in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, nonché le funzioni di igiene e sicurezza del lavoro in materia di cave di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e quelle già devolute al Corpo delle miniere in materia di cave ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e 19 marzo 1956, n. 302. La regione, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, può avvalersi del Corpo nazionale delle miniere.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-35

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 35 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641. — Cave e torbiere | Portale Normativo