Capo VIII

Art. 39

Conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli

In vigore dal 12 mag 1982
Sono altresì trasferite alla regione le funzioni svolte dallo Stato o da altri enti pubblici concernenti la costruzione e la gestione di impianti per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonché per l'allevamento del bestiame, esclusi quelli di interesse nazionale di cui al successivo comma. Gli interventi statali relativi agli impianti di interesse nazionale avvengono nel quadro della programmazione nazionale, d'intesa con la regione. La regione è sentita altresì sulle relazioni programmatiche che gli enti a partecipazione statale sono tenuti a presentare al Parlamento nonché sui pareri e le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) a tali enti.
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Art. 39 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641. — Conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli | Portale Normativo