Capo VIII
Art. 39
79 / 90Conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli
In vigore dal 12 mag 1982
Sono altresì trasferite alla regione le funzioni svolte dallo Stato o da altri enti pubblici concernenti la costruzione e la gestione di impianti per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonché per l'allevamento del bestiame, esclusi quelli di interesse nazionale di cui al successivo comma.
Gli interventi statali relativi agli impianti di interesse nazionale avvengono nel quadro della programmazione nazionale, d'intesa con la regione.
La regione è sentita altresì sulle relazioni programmatiche che gli enti a partecipazione statale sono tenuti a presentare al Parlamento nonché sui pareri e le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) a tali enti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-39