Capo VIII

Art. 41

Calamità naturali

In vigore dal 12 mag 1982
Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, di cui alle lettere a), b) e c) dell' della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modifiche e integrazioni. Sono inoltre trasferite alla regione, ai fini degli interventi di cui al presente comma, le funzioni concernenti la delimitazione del territorio danneggiato, la specificazione del tipo di provvidenza, la concessione, liquidazione e pagamento delle agevolazioni contributive e creditizie da applicarsi, anche al di fuori di quelle previste dalla predetta legge n. 364 del 1970, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i pareri in merito al riconoscimento dei consorzi di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364. Sono altresì trasferite le funzioni concernenti gli organismi di difesa attiva e passiva delle produzioni intensive dalle avversità atmosferiche e dalle calamità naturali, fatta eccezione per le competenze dello Stato concernenti l'ordinamento cooperativo. Le tariffe dei premi a carico degli organismi associativi di cui all', primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono approvate dallo Stato sentita la regione per quanto attiene al tipo di coltura ed alla zona agraria.
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Art. 41 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641. — Calamità naturali | Portale Normativo