Capo VIII
Art. 45
Difesa contro le malattie delle piante coltivate
In vigore dal 12 mag 1982
Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative relative ai consorzi per la difesa contro le malattie ed i parassiti delle piante coltivate, costituiti ai sensi degli della legge 18 giugno 1931, n. 987, nonché le funzioni e gli uffici degli osservatori per le malattie delle piante. La regione esercita tali funzioni nel rispetto degli standard tecnici definiti dallo Stato.
Sono inoltre trasferite alla regione le funzioni di controllo delle produzioni di sementi allo scopo di garantire gli agricoltori sulla purezza della razza, germinabilità, energia germinativa, provenienza, stato fitosanitario, e le funzioni di promozione per la creazione di nuove varietà di sementi elette.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-45