Capo VIII

Art. 45

Difesa contro le malattie delle piante coltivate

In vigore dal 12 mag 1982
Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative relative ai consorzi per la difesa contro le malattie ed i parassiti delle piante coltivate, costituiti ai sensi degli della legge 18 giugno 1931, n. 987, nonché le funzioni e gli uffici degli osservatori per le malattie delle piante. La regione esercita tali funzioni nel rispetto degli standard tecnici definiti dallo Stato. Sono inoltre trasferite alla regione le funzioni di controllo delle produzioni di sementi allo scopo di garantire gli agricoltori sulla purezza della razza, germinabilità, energia germinativa, provenienza, stato fitosanitario, e le funzioni di promozione per la creazione di nuove varietà di sementi elette.
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Art. 45 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641. — Difesa contro le malattie delle piante coltivate | Portale Normativo