Capo VIII

Art. 47

Assistenza agli utenti di motori agricoli

In vigore dal 12 mag 1982
Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative di assistenza agli utenti di motori agricoli, di formazione e di insegnamento tecnico-pratico per gli agricoltori per l'incremento e la diffusione della meccanizzazione agricola, nonché i servizi ed i controlli che non siano di competenza del Ministero delle finanze riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura. La regione conferisce la qualifica di utente di motore agricolo e provvede alla disciplina amministrativa del settore. Ferme restando le disposizioni sulle agevolazioni fiscali fino all'attuazione dell' della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, nonché le competenze degli uffici tecnici per le imposte di fabbricazione (UTIF), sono delegate alla regione le funzioni dei comitati di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-47

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Art. 47 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641. — Assistenza agli utenti di motori agricoli | Portale Normativo