Capo VIII
Art. 47
Assistenza agli utenti di motori agricoli
In vigore dal 12 mag 1982
Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative di assistenza agli utenti di motori agricoli, di formazione e di insegnamento tecnico-pratico per gli agricoltori per l'incremento e la diffusione della meccanizzazione agricola, nonché i servizi ed i controlli che non siano di competenza del Ministero delle finanze riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura.
La regione conferisce la qualifica di utente di motore agricolo e provvede alla disciplina amministrativa del settore.
Ferme restando le disposizioni sulle agevolazioni fiscali fino all'attuazione dell' della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, nonché le competenze degli uffici tecnici per le imposte di fabbricazione (UTIF), sono delegate alla regione le funzioni dei comitati di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-47