Capo II
Art. 52
Interventi per la protezione della natura
In vigore dal 12 mag 1982
Fermo restando il disposto di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono trasferite alla regione le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali.
Il Governo può indicare alla regione nuovi territori nei quali ritenga utile che siano istituite riserve naturali e parchi di carattere interregionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-52