Capo II

Art. 52

Interventi per la protezione della natura

In vigore dal 12 mag 1982
Fermo restando il disposto di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono trasferite alla regione le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali. Il Governo può indicare alla regione nuovi territori nei quali ritenga utile che siano istituite riserve naturali e parchi di carattere interregionale.
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Art. 52 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641. — Interventi per la protezione della natura | Portale Normativo