Capo III

Art. 56

Controllo della sicurezza degli impianti e dei veicoli

In vigore dal 12 mag 1982
La regione partecipa, ai fini della regolarità dei servizi, al controllo della sicurezza degli impianti fissi e dei veicoli destinati all'esercizio dei trasporti regionali, operato dai competenti uffici dello Stato.
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Art. 56 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641. — Controllo della sicurezza degli impianti e dei veicoli | Portale Normativo