Capo III
Art. 56
40 / 90Controllo della sicurezza degli impianti e dei veicoli
In vigore dal 12 mag 1982
La regione partecipa, ai fini della regolarità dei servizi, al controllo della sicurezza degli impianti fissi e dei veicoli destinati all'esercizio dei trasporti regionali, operato dai competenti uffici dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-56