Art. 56 · Controllo della sicurezza degli impianti e dei veicoli
Capo III

Art. 56

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Controllo della sicurezza degli impianti e dei veicoli

In vigore dal 12 mag 1982
La regione partecipa, ai fini della regolarità dei servizi, al controllo della sicurezza degli impianti fissi e dei veicoli destinati all'esercizio dei trasporti regionali, operato dai competenti uffici dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-56