Capo IV

Art. 34

Acque minerali e termali

In vigore dal 12 mag 1982
Le funzioni amministrative nella materia relativa alle acque minerali e termali concernono la ricerca e la utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attività relative, ivi comprese la pronuncia di decadenza del concessionario, ferma restando la competenza dello Stato in ordine al riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque. Le funzioni amministrative nella stessa materia concernono altresì la disciplina igienica e i controlli sanitari, ai sensi dell' della legge 16 maggio 1978, n. 196.
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Art. 34 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641. — Acque minerali e termali | Portale Normativo