Capo IV
Art. 34
Acque minerali e termali
In vigore dal 12 mag 1982
Le funzioni amministrative nella materia relativa alle acque minerali e termali concernono la ricerca e la utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attività relative, ivi comprese la pronuncia di decadenza del concessionario, ferma restando la competenza dello Stato in ordine al riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque.
Le funzioni amministrative nella stessa materia concernono altresì la disciplina igienica e i controlli sanitari, ai sensi dell' della legge 16 maggio 1978, n. 196.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-34