Capo III
Art. 33
Competenze dello Stato
In vigore dal 12 mag 1982
Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
1) il parere del Ministero delle finanze ai fini del riconoscimento, della revoca, della determinazione del territorio relativo, della classificazione delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, nonché della determinazione delle località di interesse turistico, fino a quando la materia tributaria attinente ai provvedimenti stessi non sarà diversamente disciplinata;
2) il nulla osta al rilascio della licenza per agenzia di viaggio a persone fisiche o giuridiche straniere, sentita la regione;
3) l'istituzione e la gestione di uffici turistici stranieri e di frontiera;
4) la vigilanza sull'organo centrale del Club alpino italiano e dell'Automobil club d'Italia e sull'Ente nazionale italiano per il turismo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-33