Capo II

Art. 28

Attività commerciali

In vigore dal 12 mag 1982
Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative relative: a) ai distributori di carburante, alle rivendite di giornali e di riviste, ai pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande; b) alla vigilanza sull'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio e presentazione dei prodotti commercializzati; c) all'attività del comitato regionale per i prezzi sulla base delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati. La regione può altresì svolgere in sede locale attività integrativa in tema di promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio nonché assistenza integrativa alle piccole e medie imprese del settore del commercio.
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Art. 28 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641. — Attività commerciali | Portale Normativo