Capo II
Art. 28
Attività commerciali
In vigore dal 12 mag 1982
Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative relative:
a) ai distributori di carburante, alle rivendite di giornali e di riviste, ai pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande;
b) alla vigilanza sull'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio e presentazione dei prodotti commercializzati;
c) all'attività del comitato regionale per i prezzi sulla base delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati.
La regione può altresì svolgere in sede locale attività integrativa in tema di promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio nonché assistenza integrativa alle piccole e medie imprese del settore del commercio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-28