Art. 28 · Attività commerciali
Capo II

Art. 28

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Attività commerciali

In vigore dal 12 mag 1982
Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative relative: a) ai distributori di carburante, alle rivendite di giornali e di riviste, ai pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande; b) alla vigilanza sull'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio e presentazione dei prodotti commercializzati; c) all'attività del comitato regionale per i prezzi sulla base delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati. La regione può altresì svolgere in sede locale attività integrativa in tema di promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio nonché assistenza integrativa alle piccole e medie imprese del settore del commercio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-28