Capo V

Art. 23

Assistenza scolastica

In vigore dal 12 mag 1982
Le funzioni amministrative nella materia relativa all'assistenza scolastica, comprese nelle attribuzioni della regione previste dall', lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorchè privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. Le funzioni suddette concernono tra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo per la scuola d'obbligo; l'assistenza scolastica a favore degli studenti universitari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-23

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Art. 23 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641. — Assistenza scolastica | Portale Normativo