Capo IV

Art. 22

Igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica

In vigore dal 12 mag 1982
Le funzioni amministrative nella materia relativa all'igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica di cui all' del presente decreto, sono trasferite o delegate alla regione secondo le norme della legge 23 dicembre 1978, n. 833. A parziale modifica di quanto disposto dall', secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento delle funzioni di cui al comma precedente, degli uffici, del personale e dei beni alla regione ha luogo con le procedure previste dalla legge stessa per le regioni a statuto ordinario.
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Art. 22 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641. — Igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica | Portale Normativo