Capo III

Art. 80

Continuità delle prestazioni

In vigore dal 12 mag 1982
Fino a quando non siano disposti, con legge regionale, il riordino ed il decentramento delle funzioni e dei compiti trasferiti, la regione assicura la continuità del loro svolgimento, avvalendosi, per quanto possibile, delle strutture e degli uffici di cui all' del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-80

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