Capo III

Art. 80

Continuità delle prestazioni

In vigore dal 12 mag 1982
Fino a quando non siano disposti, con legge regionale, il riordino ed il decentramento delle funzioni e dei compiti trasferiti, la regione assicura la continuità del loro svolgimento, avvalendosi, per quanto possibile, delle strutture e degli uffici di cui all' del presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-80

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 80 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641. — Continuità delle prestazioni | Portale Normativo