Capo IV

Art. 82

Procedure per il trasferimento di strutture e di beni

In vigore dal 12 mag 1982
Per il trasferimento di strutture e di beni degli enti di cui al precedente articolo, si applicano le disposizioni contenute nei commi quarto e seguenti del precedente .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-82

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 82 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641. — Procedure per il trasferimento di strutture e di beni | Portale Normativo