Capo IV
Art. 82
Procedure per il trasferimento di strutture e di beni
In vigore dal 12 mag 1982
Per il trasferimento di strutture e di beni degli enti di cui al precedente articolo, si applicano le disposizioni contenute nei commi quarto e seguenti del precedente .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-82