Capo VII

Art. 86

Trasferimento di personale, beni e servizi agli enti locali

In vigore dal 12 mag 1982
Il personale, i beni ed i servizi degli enti e delle istituzioni le cui funzioni sono attribuite ai comuni, ai sensi dell' della legge 16 maggio 1978, n. 196, sono trasferiti ai comuni medesimi secondo le modalità ed i criteri stabiliti con legge della regione. Gli enti e le istituzioni di cui al primo comma operanti esclusivamente nell'ambito della regione o nell'interesse della sua popolazione si intendono soppressi alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma medesimo.
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Art. 86 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641. — Trasferimento di personale, beni e servizi agli enti locali | Portale Normativo