Capo VII
Art. 86
74 / 90Trasferimento di personale, beni e servizi agli enti locali
In vigore dal 12 mag 1982
Il personale, i beni ed i servizi degli enti e delle istituzioni le cui funzioni sono attribuite ai comuni, ai sensi dell' della legge 16 maggio 1978, n. 196, sono trasferiti ai comuni medesimi secondo le modalità ed i criteri stabiliti con legge della regione.
Gli enti e le istituzioni di cui al primo comma operanti esclusivamente nell'ambito della regione o nell'interesse della sua popolazione si intendono soppressi alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-86