Art. 86 · Trasferimento di personale, beni e servizi agli enti locali
Capo VII

Art. 86

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Trasferimento di personale, beni e servizi agli enti locali

In vigore dal 12 mag 1982
Il personale, i beni ed i servizi degli enti e delle istituzioni le cui funzioni sono attribuite ai comuni, ai sensi dell' della legge 16 maggio 1978, n. 196, sono trasferiti ai comuni medesimi secondo le modalità ed i criteri stabiliti con legge della regione. Gli enti e le istituzioni di cui al primo comma operanti esclusivamente nell'ambito della regione o nell'interesse della sua popolazione si intendono soppressi alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-86