Capo IV

Art. 63 bis

Edilizia residenziale pubblica.

In vigore dal 8 dic 2010
1. Spettano inoltre alla Regione autonoma Valle d'Aosta, con riferimento alle peculiari caratteristiche orografiche ed altimetriche del proprio territorio e con salvezza dei livelli minimi essenziali espressamente stabiliti dallo Stato, le funzioni e i compiti in materia di edilizia residenziale pubblica relativi: a) alla definizione di livelli ulteriori del servizio abitativo, nonché degli standard di qualità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; b) alla definizione dei criteri per favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti e agli interventi concernenti il sostegno finanziario al reddito. 2. Le risorse finanziarie occorrenti all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono determinate d'intesa tra lo Stato e la Regione autonoma Valle d'Aosta e non possono comunque essere inferiori a quelle che spetterebbero alla Regione secondo gli ordinari riparti.
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Art. 63 bis Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641. — Edilizia residenziale pubblica. | Portale Normativo