Capo VII

Art. 88

Percezione e ripartizione delle entrate già spettanti agli enti pubblici

In vigore dal 12 mag 1982
Le entrate degli enti pubblici nazionali e locali, derivanti da contributi o imposizioni a carico di persone fisiche o giuridiche o comunque a queste riferibili o pertinenti a beni mobili o immobili, sono percepite direttamente dalla regione, in corrispondenza delle funzioni alla medesima trasferite, se nel territorio di questa si trova il rispettivo domicilio fiscale o sono situati i beni.
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Art. 88 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641. — Percezione e ripartizione delle entrate già spettanti agli enti pubblici | Portale Normativo