Capo VII
Art. 88
Percezione e ripartizione delle entrate già spettanti agli enti pubblici
In vigore dal 12 mag 1982
Le entrate degli enti pubblici nazionali e locali, derivanti da contributi o imposizioni a carico di persone fisiche o giuridiche o comunque a queste riferibili o pertinenti a beni mobili o immobili, sono percepite direttamente dalla regione, in corrispondenza delle funzioni alla medesima trasferite, se nel territorio di questa si trova il rispettivo domicilio fiscale o sono situati i beni.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-88