Art. 82 · Procedure per il trasferimento di strutture e di beni
Capo IV

Art. 82

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Procedure per il trasferimento di strutture e di beni

In vigore dal 12 mag 1982
Per il trasferimento di strutture e di beni degli enti di cui al precedente articolo, si applicano le disposizioni contenute nei commi quarto e seguenti del precedente .
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-82